Art. 17.
(Viaggi di trasferimento).

      1. In occasione dei viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero del personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo di cui alla presente legge, il periodo che l'Agenzia concede per raggiungere la sede di servizio è considerato servizio effettivo d'istituto.

 

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